Il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, con nota congiunta del 27 febbraio 2018, dettano indicazioni operative in merito all’obbligo vaccinale per l’anno in corso, in base a quanto previsto dalla normativa sulle vaccinazioni obbligatorie (L. 119/2017).
Entro il 10 marzo 2018 le famiglie che hanno presentato a scuola la sola dichiarazione sostitutiva devono presentare, in alternativa, uno dei seguenti documenti:
- Copia del libretto di vaccinazioni vidimato dall’Azienda sanitaria locale
- Certificato vaccinale rilasciato dall’Azienda sanitaria locale
- Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’Azienda sanitaria locale (o eventuale attestazione di esonero da uno o più obblighi vaccinali)
In alternativa a tale documentazione, nel caso in cui al 10 marzo non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni previste, la famiglia deve dimostrare, con documentazione rilasciata dalla Asl, che la somministrazione delle vaccinazioni è stata differita. In tal caso, non appena effettuata la vaccinazione, la famiglia consegnerà alla scuola la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
La vaccinazione è requisito d’accesso per la Scuola dell’infanzia: se i genitori non presentano la documentazione richiesta entro il 10 marzo, i bambini dovranno essere esclusi dalla frequenza (potranno essere riammessi solo dopo la presentazione della documentazione richiesta).
Se i genitori degli alunni frequentanti la Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado non presentano la documentazione richiesta entro il 10 marzo, l’Istituto ha l’obbligo di segnalarlo alla Asl, che avvierà la procedura per il recupero dell’inadempimento.
Invitiamo perciò le famiglie che non hanno ancora consegnato la documentazione richiesta a farlo entro il 10 marzo.



